Fringe benefits esenti da tasse e contributi fino a 3.000 €
Uno strumento per le aziende che vogliano aiutare i lavoratori ad affrontare il caro vita 2022, a costo limitato.
di Nicoletta Manfredi
Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 4 del 10.11.2022, ha approvato il Decreto Aiuti Quater, il cui art. 12 - Misure Fiscali per il Welfare Aziendale - ha disposto l’estensione da 600 a 3000 € della soglia di non imponibilità fiscale e contributiva dei c.d. fringe benefit, beni e/o servizi erogati dalle aziende ai lavoratori. Tali erogazioni possono essere anche ad personam, senza necessità di accordo aziendale.
Soggetti beneficiari
- lavoratori dipendenti;
- assimilati a lavoratori dipendenti (collaboratori come cococo, stagisti e amministratori).
Benefit rientranti nella disposizione
Nella disposizione rientrano tutti i fringe benefit erogati entro il 12/01/2023. Per fringe benefit si intendono tutti i beni e/o servizi erogati dalle aziende ai lavoratori, tra cui ad esempio:
- Auto aziendale, solitamente accompagnata da apposita c.d. carta carburante;
- Pc e smartphone aziendali;
- Buoni pasto/spesa.
Il vero nucleo della norma in esame, tuttavia, è rappresentato dall’inclusione nel novero dei benefit detassati dei rimborsi ai lavoratori per le spese affrontate per pagare le utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas. Affinché tali rimborsi rientrino nel campo di applicazione della norma è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
- Le spese devono essere relative a consumi effettuati nel 2022;
- I consumi devono essere relativi a immobili abitativi posseduti o detenuti, in base a un titolo idoneo, dal dipendente o dai suoi familiari (indicati nell’articolo 12 del Tuir), a condizione che ne sostengano effettivamente le spese. Sono comprese anche le spese per utenze intestate al condominio o al locatore, a patto che nel contratto sia previsto espressamente il riaddebito analitico delle stesse a carico del locatario (il lavoratore o i suoi familiari, a patto che ne sostengano le spese);
- Il lavoratore che intenda fare richiesta di rimborso deve presentare idonea documentazione che giustifichi la spesa sostenuta, o, alternativamente, un’autocertificazione che attesti il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle.
Due precisazioni:
- In caso di superamento del tetto di 3.000 €, viene assoggettato all’ordinario obbligo di versamento di contributi e imposte l’intero valore del benefit erogato, e non solo la differenza tra l’importo esente e la somma erogata (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 04/11/2022).
- Questa agevolazione non riguarda il pagamento di un bonus inteso come premio o somma una tantum. Si tratta invece di un regime agevolato che abbatte il costo per l’impresa che voglia riconoscere un fringe benefit a un proprio dipendente o collaboratore. La sua definizione come “tredicesima”, circolata in questi giorni, è quindi da intendersi non in senso tecnico.
Conguagli
I datori di lavoro, entro il mese di dicembre, sono tenuti ad effettuare apposito conguaglio fiscale e contributivo in busta paga a favore dei lavoratori per i quali, in virtù della nuova soglia di non imponibilità, il valore delle erogazioni ricevute non risulterà più superiore al limite stabilito per l’esenzione, precedentemente pari a 600 €.
Lo spunto è buono, il tempo per usufruirne e stanziare i fondi per le aziende non molto. Si resta in attesa di misure simili (magari più strutturali) a sostegno del reddito nel prossimo 2023.